Descrizione
La disciplina normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione è stata progressivamente ampliata al fine di garantire livelli sempre più elevati di trasparenza nell’azione amministrativa. Tale evoluzione ha portato alla definizione di diverse tipologie di accesso, caratterizzate da differenti presupposti di legittimazione e da diversi livelli di apertura delle informazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche.
La normativa vigente prevede, in particolare, le seguenti forme di accesso:
- Accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dall’articolo 22 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni. Tale forma di accesso può essere esercitata dai soggetti che dimostrino un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale viene richiesta la visione o l’estrazione di copia. Le modalità procedimentali restano quelle previste dalla citata normativa.
- Accesso civico semplice, previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016. Tale istituto consente a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei casi in cui l’amministrazione ne abbia omesso la pubblicazione.
- Accesso civico generalizzato, disciplinato dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 97 del 2016, che riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.